venerdì 25 novembre 2011

Ernst Jünger e la questione dello Stato mondiale

1. Ci sono libri, come quello di Ernst Jünger (Lo Stato mondiale. Organismo e organizzazione, trad. it. Parma, 1998), che sanno sorprendere, disorientare il lettore: il problema non è decidere da che parte stare, ma sapere dove andare. Più ragioni portano allo smarrimento: uno stile compatto e senza fenditure, che non dà modo al pensiero di incunearsi; un linguaggio rapsodico, che, con largo uso di figure retoriche, tende più ad affermare che ad argomentare. A suggerire più che ad enunciare. Cosicché, se talvolta si resta meravigliati per le scarne espressioni utilizzate, talaltra ci si turba per il non detto. Per un taciuto che frequentemente diviene ambiguità e che già solo per questo parrebbe assicurare al suo autore l’immortalità della propria idea. Eppure sarebbe ingeneroso fermarsi qui. Il più delle volte il non-pensiero apre, infatti, alla visione, ad una penetrante e fruttuosa immaginazione, che ci porta a dire quel che di Shakespeare già pensava Montale: e cioè che in Jünger “un albero è veramente sufficiente a creare una foresta”.
Nel suo libro, Ernst Jünger scrive che lo Stato, in quanto status, “corrisponde strettamente allo stare o al suo sussistere”. Questa affermazione non deve trarre in inganno. Jünger non è un giurista e con il suo saggio vuol porre in luce l’aspetto più propriamente fenomenologico dello Stato: il suo volto vivo, che, al di là di ogni lettura deterministica dello storia, ha da sempre tratto alimento dalla libertà. Nello Stato – assicura Jünger – si riassume tutta la potenza dell’uomo; in esso confluiscono le sue forze. A conferma di ciò starebbero le statue erette “nell’agorà, nel foro, nelle grandi piazze rinascimentali e barocche”; così come taluni simboli del dominio, quali la corona e lo scettro. E persino l’inno o la bandiera, che, sebbene con altri presupposti, nella dottrina integrazionista di Rudolf Smend già tendevano all’inclusione in funzione della conservazione.
Da tempo, tuttavia, le forze dell’uomo si sono indebolite e non fondano più la storia. L’uomo è in movimento ed anche lo Stato lo è: questo vive di grandi spazi e si fa smisurato. È chiaro che in un mondo “che si muove accelerando” non vi sono statue da erigere; ed anche i simboli non esprimono più staticità, ma dinamicità. “Sono le punte lanciate nel moto più veloce e potente” – dichiara Jünger. “Sono i veicoli spaziali e quella punta estrema raggiunta dal mondo che va costituendosi”.
Qui – è bene precisarlo – il movimento non è elemento di un’organizzazione politica a fondamento tripartito (C. Schmitt). Esso non può esserlo perché si sottrae al libero volere e al rapporto di causalità, che connette i fatti storici tra loro. Quel che conta – e che solo lascia intravvedere il movimento e la sua corsa verso lo Stato mondiale – è l’azione finale. Ciò che porta lo scrittore a dire che il presente non è da intendere quale conseguenza (di quel che è stato), ma “quale segno premonitore di qualcosa che sta per sopraggiungere”; e che, però, travolge tutto: i concetti storici così come il diritto. Per questo gli è agevole anche affermare che “la conoscenza storica non dispone più degli strumenti per darne conto”.

2. La tesi che a Jünger preme sostenere (e che, in realtà, corrisponde ad una sua non troppo remota anarchica speranza) è che nello Stato mondiale si realizzerà l’emancipazione dell’organismo dall’organizzazione.
L’uomo ha nutrito da sempre una certa diffidenza nei confronti dello Stato. Il singolo e la comunità (cui il singolo naturalmente appartiene) sono esposti alla potenza dello Stato e ne subiscono costantemente la minaccia. Jünger concepisce la società come organismo (naturale) e contrappone ad essa l’organizzazione. Al pari di quanto accade in altre specie viventi, anche nella specie umana se si fa più stringente l’organizzazione aumenta la sicurezza, ma diminuisce la libertà: “se tra gli insetti sociali l’ordinamento e la divisione del lavoro dà incremento all’economia in misura tale da rendere possibile l’accumulo di scorte di cibo, tale ricchezza è acquisita al prezzo di sorprendenti sacrifici”.
Il parallelo tracciato da Jünger si arresta, tuttavia, qui, in quanto “man mano che si sale a livelli più evoluti nel regno animale, la costruzione degli Stati sembra farsi più rara”.
Nella loro struttura elementare – afferma ancora l’esimio scrittore – l’organizzazione può dirsi connessa con la vita; non primariamente, bensì nei limiti in cui essa agisce spontaneamente sullo status biologico degli esseri viventi: “se questa tendenza si chiama volare o nuotare, compaiono ali e pinne, oppure queste vengono trasformate in modo geniale, nel senso che le ali diventano pinne, come negli alcidi o nei pinguini, o le pinne diventano ali, come nei pesci volanti”.
Ebbene, nella specie umana, il cui proprium è la libertà del volere, l’organizzazione appare un fatto artificiale, che giustifica la resistenza biologica. Spesso inutilmente. Una prospettiva più darwinistica che organicistica dello Stato, come si vede; che porta Jünger a chiedersi se il toro chieda davvero l’aratro e se il popolo voglia davvero lo Stato: “chi vuole esercitare un dominio deve certamente pensarla così, ma nell’universo si può osservare in maniera altrettanto evidente una tendenza a sottrarsi a tale dominio”. Eppure Jünger è convinto che la nascita dello Stato mondiale decreterà la morte dello Stato “storico”; e che in esso l’uomo ritroverà la sua purezza primordiale, la sua libertà. Una libertà che è assenza del padre; realizzazione di un’antica e illibata determinazione; cessazione delle ostilità, che rende vano il passaggio dell’uomo al bosco (Waldgang). In questo senso, lo Stato mondiale realizzerebbe una nuova qualità, più che un’estensione territoriale della sua organizzazione: “quando lo Stato era un’eccezione, quando era insulare, o unico nel senso dell’origine, gli eserciti combattenti erano superflui, stavano al di fuori dell’immaginazione. La stessa situazione deve presentarsi dove lo Stato diventa unico in senso finale. Allora l’organismo dell’uomo, nel senso di ciò che è autenticamente umano, potrà manifestarsi nella sua purezza, libero dalla costrizione dell’organizzazione”.

3. Nel suo celebre Principii di diritto costituzionale generale, Santi Romano definisce lo Stato una “istituzione”: un’unità “ferma e permanente”, che “assorbe gli elementi che ne fanno parte e che è superiore e preordinata così agli elementi stessi come alle loro relazioni, in modo che non perde la sua identità, almeno sempre e necessariamente, per singole mutazioni di tali elementi”.
Lo Stato, come si vede, è per il giurista un’organizzazione di tipo statico; dinamico è il suo ordinamento giuridico. Diversamente da Jünger, il giurista è tradizionalmente incline ad analizzare non l’aspetto fenomenologico dello Stato, ma i caratteri del suo “stare”, del suo “sussistere”. Un mutamento dei principi di struttura che caratterizzano lo Stato, e che ne connotano storicamente la sua forma, non sembra minare questo presupposto. Allo stesso modo, un mutamento degli elementi costitutivi dello Stato (l’ampliamento o la riduzione del territorio e del popolo dello Stato, così come la condivisione della propria potestà di imperio con organizzazioni internazionali o europee) non pare incidere sulla sua sovranità. Quanto, però, questa premessa sia perfettamente coerente con lo Stato mondiale di Jünger è difficile da dire, atteso che un’idea siffatta non contraddirebbe a valle soltanto il mantenimento del diritto internazionale, ma smentirebbe a monte la stessa possibilità di predicare l’esistenza dello Stato. Se si esce dalla prospettiva che anni orsono la dottrina pura del diritto ha ritenuto di dover abbracciare, questa idea, infatti, urta immediatamente contro l’insegnamento impartito dalla dottrina classica dello Stato ovvero contro taluni punti fermi da essa fissati negli studi dedicati al tema (G. Jellinek).
In via del tutto ipotetica, invero, nulla impedirebbe che i c.d. elementi costitutivi dello Stato si confacciano ad uno Stato che voglia dirsi autenticamente mondiale: non certo quello territoriale (Staatsgebiet), in quanto, in questo caso, esso finirebbe con il coincidere con l’intera superficie del pianeta, e nemmeno quelli di imperio (Staatsgewalt) e di popolo (Staatsvolk), posto che ben potrebbe la potestà di governo essere esercitata nei confronti dell’umanità intera, intesa quale soggetto unitario di diritti e di doveri. Una prospettiva siffatta trascurerebbe, invece, un dato fondamentale, e cioè che i tradizionali elementi costitutivi dello Stato non esprimano affatto un significato di natura solo formale, collegandosi essi ad un concetto storico-giuridico non facilmente obliterabile: quello di nazionalità. Ciò a prescindere, si intende, dalla forma di Stato storicamente affermatasi, giacché, sebbene la classificazione tipologica dello Stato costituisca una mera convenzione scientifica, resta incontrovertibile che il concetto di nazionalità – trasfiguratosi ora nella sovranità del Monarca, ora in quella del popolo – rappresenti un fattore ineliminabile per aversi uno Stato.

4. Secondo Jünger, alla comparsa dello Stato mondiale corrisponderà la scomparsa dello Stato “storico”, in modo tale che “la conoscenza storica non (disporrà) più degli strumenti per darne conto”. Questa affermazione risulta, invero, del tutto ambigua; ed intesa alla lettera si pone in evidente frattura con l’insegnamento kantiano, teso, com’è noto, a mantenere distinto il piano delle categorie da quello dei concetti empirici.
Per Kant, com’è noto, le categorie si configurano quali concetti puri dell’intelletto, che soli renderebbero possibili i giudizi di esperienza. Ogni categoria esprimerebbe una necessità assoluta del processo epistemologico, e cioè si legherebbe per definizione alla percezione che si ha del fenomeno, prescindendo dalla possibilità della sua dimostrazione empirica. Stando alle parole di Jünger, invece, l’impossibilità della dimostrazione empirica – determinata dal nuovo che sopraggiunge – priverebbe l’interprete della stessa possibilità di utilizzare gli strumenti conoscitivi. Questa impostazione è non solo ambigua, ma – a questo punto – anche poco condivisibile.
Nel campo proprio della scienza giuridica il problema è stato affrontato, tra gli altri, da R. Stammler e J. Binder, sebbene un contributo decisivo alla sua risoluzione sia stato fornito da H. Kelsen, il quale ha efficacemente dimostrato come l’interpretazione del sistema normativo non muova affatto dal rapporto di causalità, ma dal principio di imputazione.
Su queste basi, è possibile sostenere che l’analisi storico-giuridica dello Stato – di ogni Stato – non è da svolgere in modo retrospettivo, e cioè considerando le condizioni storiche che hanno reso possibile la sua concreta formazione, bensì – una volta che si ammetta una rottura della continuità dell’ordinamento giuridico – sulla scorta di quel che stabilirà il nuovo sistema normativo. E poco importa se non vi sarà alcuna razionalizzazione del diritto dello Stato, se esso, cioè, vivrà di inediti costumi e di sconosciuti poteri: il diritto non è mai forza bruta, né magia. E però – diversamente da quel che vorrebbe Jünger – neppure anarchia.
Ragione per cui, se si prescinde dalle considerazioni critiche svolte più sopra, deve qui riconoscersi che, una volta che si postuli un ritorno alla purezza primordiale dell’organismo e si neghi, con ciò, la possibilità stessa del diritto, lo Stato mondiale semplicemente non è, non esiste.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 4 novembre 2011

Costituzione e guerra

1. La Costituzione italiana del 1947 decreta in modo irreversibile l’abbandono dell’ideologia totalitaria e guerrafondaia predicata dal fascismo e inaugura un’era nuova e rivoluzionaria rispetto al precedente assetto istituzionale. È l’avvento della liberal-democrazia, che si ricollega ai principi di matrice internazionale della libertà, della giustizia nelle relazioni tra gli Stati e del più profondo pacifismo.
In sede di lavori preparatori della Costituzione, il dibattito sulle materie di politica internazionale fu caratterizzato dall’intento (per lo più unanime) di privare lo Stato, una volta per tutte, di quella illimitata libertà di ricorrere alla forza armata. Fino ad allora ciò aveva costituito il tratto peculiare del potere istituzionale in genere: un vero e proprio jus ad bellum, conferito in capo agli organi di governo di ciascun Stato nazionale. Il condiviso sentimento di condanna di questa indiscriminata potestà, che aveva trascinato la Nazione nella più sanguinosa delle guerre, convinse l’Assemblea Costituente ad approvare l’art. 11 della Costituzione. In esso si è proclamato, anzitutto, il ripudio della guerra di aggressione. Detto principio costituisce uno dei capisaldi dell’ordinamento costituzionale italiano e traduce sul piano normativo interno allo Stato il valore supremo del mantenimento della pace e della giustizia tra le Nazioni. In questa prospettiva, l’Italia è tenuta a non muover guerra ad altri Stati. Un divieto che deriva sì dalle prescrizioni costituzionali appena ricordate, ma anche dal diritto internazionale. Tant’è che si è sottolineato come l’introduzione del principio in Costituzione fosse proprio dovuta all’intenzione dello Stato italiano di aderire all’ONU (il cui Statuto aveva autorevolmente sancito il perseguimento della pace e il divieto dell’uso della forza come principi fondamentali del diritto internazionale). Da un lato, dunque, la Costituzione italiana; dall’altra, il diritto internazionale: sul piano interno, lo Stato deve perseguire la pace e attivarsi per la sua conservazione, astenendosi dall’utilizzare la forza armata; sul piano internazionale, in quanto membro delle Nazioni Unite, esso ha l’obbligo di rispettare le disposizioni dello Statuto costitutivo e, in special modo, quanto posto all’art. 2, par. 4, che vieta, appunto, il ricorso alla forza armata. Tutto questo, com’è noto, non ha, però, impedito che negli ultimi trent’anni l’Italia restasse coinvolta in quelle che (forse con troppa disinvoltura) sono state definite “missioni di pace” o “interventi a fini di umanità”: missioni e interventi che, di fatto, presuppongono e determinano il ricorso alle armi.

2. Proprio al fine di accertare la legittimità della partecipazione italiana alle operazioni militari, ci si interroga sulla nozione di “guerra” accolta dall’ordinamento costituzionale e dallo Statuto delle Nazioni Unite. Innanzitutto, è difficile dare una definizione che esemplifichi, una volta per tutte, gli elementi costitutivi del fenomeno. Riprendo a tal riguardo le parole del von Clausevitz, per il quale la guerra è “un camaleonte che in ogni caso concreto cambia un po’ la sua natura”; vale a dire che riesce a mutare le sue modalità di manifestazione seguendo l’evoluzione del tempo. In questo senso, il diritto non può che prendere atto delle ragioni che spingono gli Stati all’aggressione per mezzo delle armi, a prescindere dalle forme utilizzate. Dal dibattito avutosi in Assemblea Costituente emerge con chiarezza la volontà di “bandire qualunque forma massiccia di violenza armata”, con il proposito di estendere il divieto della guerra a qualsivoglia ipotesi di utilizzo delle armi.
La consapevolezza del Costituente circa l’inopportunità di racchiudere il fenomeno in esame in una qualunque definizione schematica e astratta trova riscontro anche nel riferimento che l’art. 11 fa alla guerra intesa come “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, laddove per “offesa” è da intendersi l’utilizzo della forza armata che leda l’indipendenza politica di un altro Stato o la sua “integrità territoriale” ovvero l’uso delle armi finalizzato a “ imporre con la forza ad un altro popolo, un regime o una struttura di governo che esso non desidera avere”. Ciò comporta che oggetto del divieto costituzionale sia non solo la guerra intesa come aggressione armata ai danni di uno Stato, bensì anche qualunque altra azione coercitiva mirata a soverchiare l’autodeterminazione, l’autonomia e l’indipendenza di altri Stati.
Per ciò che concerne la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, il divieto si estende a qualunque ipotesi di contrasto tra Stati, essendo negata la facoltà di muover guerra ad altri per perseguire interessi di qualsiasi natura, siano essi economici, giuridici o meramente politici.
Peraltro, nella Carta Onu il termine “guerra” compare al primo punto del Preambolo, ove si enuncia l’intenzione di bandirne definitivamente l’uso. Qui e più avanti si fa riferimento all’uso della “forza” proprio al fine di ricomprendere non solo la guerra propriamente detta, ma anche qualunque ipotesi di violenza perpetrata a mezzo delle armi, dalla quale derivino gli stessi effetti.

3. La rinuncia alla guerra, in qualunque sua forma di manifestazione concreta, non può essere intesa come radicale rinuncia alle armi. Uno dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano è quello del perseguimento e del mantenimento della Pace, da cui deriva l’impegno degli organi di governo di salvaguardare l’equilibrio e la stabilità dello Stato, sia sul piano interno sia su quello esterno. In questo secondo caso, detto dovere si traduce nella legittimità della guerra “difensiva”, quale eccezione al generale ripudio della guerra. È sufficiente leggere quanto stabilisce l’art. 52 della Costituzione: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. In tal senso, lo Stato è tenuto a predisporre un apparato militare stabile sul proprio territorio, al fine di respingere tempestivamente un attacco bellico altrui; i cittadini, per parte loro, dovranno ricorrere alle armi in caso di aggressione armata allo Stato. Tuttavia, proprio la legittimità costituzionale della guerra per scopi difensivi ha ingenerato, nel corso degli ultimi trent’anni, ripetuti fraintendimenti sul punto. Si prenda, ad esempio, il caso della partecipazione dell’Italia alle operazioni militari in Libia, effettuata sulla base della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle N.U. n. 1973/2011: qui sarebbe arduo sostenere che essa trovi copertura attraverso l’art. 52 della Costituzione. Come difficile sarebbe sostenere che siffatta partecipazione si configuri in termini di “legittima difesa”, ai sensi dell’art. 51 della Carta Onu, ove si parla espressamente di “attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite”. Da questo punto di vista, non può dirsi che l’espressione “legittima difesa” – che autorizza gli Stati ad intervenire con le armi – ricomprenda persino l’ipotesi della “difesa preventiva”. Una simile conclusione – che ha portato taluni a ritenere che si possa ricorrere all’uso delle armi non già per muover guerra, bensì per “portare la pace” laddove questa sia anche solo in pericolo – risulta incompatibile con il principio pacifista e con il divieto sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta Onu.

4. Gli argomenti utilizzati per legittimare l’intervento militare in Libia si fondano proprio sulla pretesa compatibilità della risoluzione n. 1973/2011 con la Costituzione italiana e specificamente con il suo art. 11, in virtù del quale l’Italia può limitare la propria sovranità in favore di quelle organizzazioni internazionali che assicurino “la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Nella seduta della Camera dei deputati del 24 marzo 2011, il Ministro della Difesa on. La Russa ha sostenuto che l’accoglimento della citata risoluzione costituirebbe un atto dovuto in ossequio a quanto sancito dalla Costituzione, che impone il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale. In tal senso, i provvedimenti adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avrebbero carattere derogatorio rispetto al principio costituzionale di ripudio della guerra.
Una simile lettura dell’art. 11 Cost. non può essere condivisa. Il principio del ripudio della guerra è un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, che non può essere derogato in nessun caso, neppure sulla base degli impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale. Le limitazioni di sovranità, cui si riferisce l’art. 11 Cost., presuppongono, infatti, che si mantenga intatto il principio del ripudio della guerra: la partecipazione dell’Italia ad organizzazioni internazionali appare legittima solo a condizione che si rispetti detto principio, in ossequio allo spirito pacifista che anima l’intera Costituzione. Del resto, il rapporto tra il diritto internazionale e il diritto dello Stato non può essere inteso come un rapporto di assoluta e incondizionata prevalenza del primo sul secondo. Detta prevalenza – come ha riconosciuto la Corte costituzionale nella sua giurisprudenza – non può interessare il novero dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana. Principi e diritti assolutamente intangibili, che si configurano quali “controlimiti” alla prevalenza del diritto internazionale e, dunque, alle stesse limitazioni di sovranità. Per questa ragione si sarebbe dovuto concludere che la partecipazione dell’Italia alle operazioni militari in Libia fosse, in realtà, illegittima.

RACHELE COCCIOLITO

mercoledì 19 ottobre 2011

La riforma dell’apprendistato: l’illusione di un contratto a tempo indeterminato per tutti

Il contratto di apprendistato è stato oggetto della recentissima riforma recata dal d.lgs. n. 167/2011, che entrerà in vigore il 25 ottobre 2011. In questa sede, si vuole commentare, soprattutto, l’art. 1 di tale decreto, ai sensi del quale “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Quale miglior incipit ci si poteva aspettare nella attuale situazione del mercato del lavoro, affetta da una precarietà congenita, che impedisce ai lavoratori – soprattutto i più giovani – di avere sicurezze? Proprio ieri il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sacconi, nella trasmissione televisiva Ballarò ha elogiato la riforma qui in discussione - e non poteva essere altrimenti, essendo lo stesso Ministro il promotore del decreto delegato –, sostenendo che, grazie alle innovazioni normative recate, il contratto di apprendistato diventerà il paradigma del contratto di lavoro con cui i giovani si affacceranno nel mondo delle professioni. Esso continua, infatti, ad essere un c.d. contratto a causa mista (che unisce una prestazione di lavoro ad un’attività volta alla formazione dell’apprendista), che fa evolvere il lavoratore nella propria professionalità. Inoltre, visti i benefici previdenzial-fiscali e di (iniziale e temporaneo) sotto-inquadramento retributivo del lavoratore (v. art. 2, lett. c), gli imprenditori saranno ben disposti a ricorrere a tale tipologia contrattuale nel momento in cui daranno luogo a nuove assunzioni. Uniti questi incentivi alla disposizione precedentemente richiamata, che configura il contratto di apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato, si accendono gli entusiasmi! Eppure, basta leggere solo qualche riga più in là per spegnere ogni aspettativa. Ai sensi dello stesso art. 1 (lett. m), infatti, è prevista la “possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. E – si chiederanno i più – che significa? Significa che è vero che il datore di lavoro, durante il periodo di formazione (che può durare per un periodo variabile, a seconda della tipologia di apprendistato), non può licenziare il lavoratore, ma, appena questo periodo finisce, l’imprenditore può porre nel nulla la disposizione di principio secondo cui il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, semplicemente esercitando il recesso nel termine prescritto! E, allora, speriamo tutti che i datori di lavoro diventino sbadati! Se, infatti, dimenticheranno di esercitare il recesso a tempo debito, il contratto di apprendistato si trasformerà in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Effettivamente, l’unico dato che viene aggiunto dalla presente riforma è questo effetto di “dimenticanza”, ma – tutti converranno – non è così che si migliorano le pessime condizioni dell’attuale mercato del lavoro. Si badi, peraltro, che la possibilità di recesso alla fine del periodo di formazione non è circondata di alcuna tutela in favore dell’apprendista: non deve ricorrere alcuna particolare condizione, infatti, al fine di poter esercitare tale facoltà da parte del datore di lavoro. Ma allora che senso ha affermare, in linea di principio, che il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, se il datore di lavoro ha la facoltà di recesso ad nutum?
Il contratto di apprendistato, dunque, di fatto, non è (un unico) contratto a tempo indeterminato (come sembrerebbe far intendere l’art. 1 del decreto delegato), bensì diventa costituito da due contratti: il primo, di apprendistato in senso stretto, che dura finché è in atto la formazione (e nel corso del quale non vi è possibilità di licenziamento da parte del datore di lavoro, salvo giusta causa o giustificato motivo); un secondo contratto – per così dire “ordinario” – di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui efficacia è subordinata alla condizione che il datore di lavoro non eserciti il recesso per tempo.

PAOLO COLASANTE

martedì 18 ottobre 2011

Tornare a discutere di riforme istituzionali

Mentre l’economia arranca e gli indignados scendono in piazza, la classe politica nazionale e quella nostrana, in special modo, preferiscono intrattenere un dialogo fitto e autoreferenziale sulle alleanze e le strategie da mettere in campo per i prossimi appuntamenti elettorali. Non tutti, ovviamente. I più illuminati spendono persino qualche parola sagace sulle riforme strutturali necessarie al rilancio dell’economia, rifiutando l’idea che si debba tamponare la crisi procedendo a colpi di mannaia. A parere di alcuni, infatti, occorrerebbe soprattutto investire, anziché effettuare tagli orizzontali alla spesa pubblica. Salvo poi tornare a ragionare di tagli di ogni tipo sul versante istituzionale: ora in relazione alle province, ora alla pletora degli enti inutili; ora con riferimento alle indennità delle cariche pubbliche, ora al dimezzamento del numero dei parlamentari. Un insieme di tagli anch’essi orizzontali, in fondo; che paiono dettati più dall’antipolitica che avanza piuttosto che da un disegno complessivo realmente consapevole. Quasi che in campo economico debba aversi una diagnosi esatta e in campo istituzionale no. Eppure le due cose stanno assieme.
“Il dimezzamento del numero dei parlamentari” – ha affermato di recente Walter Veltroni – “è necessario per far funzionare meglio la democrazia”. Ciò comporta evidentemente anche una riduzione dei costi della politica. Per questo in Parlamento giacciono diverse proposte di legge, che vorrebbero andare in questa direzione. Il resto si vedrà: è tutto scritto nella brochure “L’Italia di domani”, che il PD ha preparato e diffuso in rete. Sessanta pagine circa, di cui appena tre dedicate al problema delle riforme istituzionali. Sul versante opposto, intanto, il Ministro Calderoli propone una grande riforma istituzionale, che vorrebbe interessare la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale e la forma di governo. Il sen. Gasparri assicura che entro metà dicembre il disegno di legge relativo approderà in aula al Senato.
A mio sommesso parere, la questione economica è strettamente connessa con quella delle riforme istituzionali. Per questa ragione, credo si debba andare fino in fondo e non procedere intervenendo qua e là, come propone di fare il PD nella sua brochure. Questo non vuol dire che il disegno di legge presentato da Calderoli sia particolarmente soddisfacente. Tutt’altro. Sebbene esso si proponga di modificare in più punti la Costituzione, a me non pare che colga il nocciolo del problema. Ovvero: quello del federalismo. In tal senso, l’esperienza che si è avuta sinora in Italia non può dirsi certo edificante, visto che dopo la riforma costituzionale del 2001 la Repubblica è divenuta ancor più centralista di quanto non fosse prima. Basti pensare alla questione del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e a quella delle funzioni amministrative, attribuite in prima battuta ai Comuni. Questioni che hanno conosciuto un intervento massiccio da parte del Parlamento e del Governo, che hanno impegnato sovente la Corte costituzionale in una autentica riscrittura del Titolo V della Costituzione e che attualmente sollevano un problema non altrimenti eludibile: come esercitare quelle funzioni se non si hanno i soldi a disposizione? Ma evidentemente l’esperienza non sempre insegna. Provo, allora, ad avanzare alcune proposte. Primo: si riduca il numero dei deputati e si trasformi il Senato della Repubblica in una Camera delle Regioni, composta di delegati regionali e non di eletti. Ciò avrebbe immediati riflessi sulla questione dei costi della politica (in quanto i delegati sarebbero già pagati dalle Regioni) ed aprirebbe ad una più proficua collaborazione tra il livello statale e quello regionale già a partire dalla sede legislativa, riducendo, in questo modo, forse anche il contenzioso costituzionale. In questa prospettiva – di superamento del c.d. “bicameralismo perfetto” – la Camera delle Regioni (o il Senato federale, se così più piace) potrebbe avere un ruolo non molto dissimile da quello rivestito dal Bundesrat tedesco, e, cioè, di collaborazione all’esercizio della funzione legislativa dello Stato. Ciò potrebbe estrinsecarsi essenzialmente in due modi: in ordine a talune leggi, approvando o respingendo quanto deliberato dalla Camera dei deputati; in ordine alle altre, chiedendo (eventualmente) che la Camera dei deputati effettui una nuova deliberazione, che tenga conto degli emendamenti suggeriti dai delegati regionali. Nel primo caso, la legge non entrerebbe in vigore se non con l’assenso necessario della Camera delle Regioni; nel secondo caso, la legge entrerebbe in vigore solo se la Camera dei deputati approvi nuovamente la delibera legislativa a maggioranza assoluta. Secondo: si elimini la competenza legislativa concorrente. A che serve se poi lo Stato non si limita a porre una disciplina dei principi fondamentali della materia, ma si spinge fin nel dettaglio della stessa? Molte materie, come si è detto, potrebbero essere disciplinate in Parlamento con la collaborazione della Camera delle Regioni. Le altre potrebbero essere, invece, in parte, devolute alla competenza esclusiva delle Regioni e, in parte, attratte entro un nuovo tipo di competenza, che conduca lo Stato e la Regione ad una sorta di competizione. Chi sa esercitare meglio una competenza può legiferare: lo Stato dovrebbe recare una disciplina standard della materia; e la Regione potrebbe ad essa derogare qualora riuscisse a varare una normativa più efficace di quella statale. Ovvio che tutto questo avrebbe comunque un costo. Così come un costo avrebbe finanche l’esercizio di funzioni amministrative attribuite agli Enti locali. Con ciò si passerebbe al terzo punto: si porti a termine il “federalismo fiscale” e si sancisca, inoltre, in Costituzione il principio in base al quale la spesa deve essere collegata all’esercizio della funzione: oltre a quanto già previsto dall’attuale art. 119 Cost., e anche in virtù di quello che, con ogni probabilità, in futuro stabiliranno le disposizioni costituzionali sul pareggio di bilancio, occorrerebbe, infatti, chiarire che qualora lo Stato effettui il trasferimento delle funzioni o qualora attragga a sé l’esercizio di quelle spettanti alle Regioni e agli Enti locali debba altresì accollarsi la spesa necessaria all’esercizio delle stesse. Quarto: si proceda, infine, ad una razionalizzazione del sistema delle autonomie locali ed anche ad un riordino del sistema delle conferenze. Punti, questi, che lambiscono ovviamente solo in parte la complessa problematica delle riforme istituzionali. Ma almeno si avvii il dibattito e si sappia rinunciare, in un momento così drammatico per tutti, a discutere di strategie elettorali e di inezie simili.

ENZO DI SALVATORE

lunedì 10 ottobre 2011

La Corte europea liberalizza le trasmissioni sportive sul territorio dell'Unione

Con sentenza del 4 ottobre 2011, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul problema della trasmissione delle partite di calcio della Premier League (equivalente della nostra serie A) da parte di gestori di pub e ristoranti inglesi.

La Football Association Premier League (FAPL) è la società che gestisce il massimo campionato di calcio inglese. Essa stabilisce il calendario delle partite e le squadre ammesse e gestisce la vendita dei diritti alla trasmissione delle partite alle piattaforme satellitari e digitali (nel caso di specie sky).
Suddetta vendita, in tutti i paesi dell’UE da parte di ogni lega nazionale calcistica, è stata effettuata sulla base degli accordi con emittenti nazionali (ad esempio, in Italia la vendita ha riguardato sky Italia e Mediaset).
Le aziende televisive che acquistano i diritti impongono alla Lega calcistica nazionale l’esclusiva sugli stessi, al fine di non subire eccessiva concorrenza ed aumentare gli abbonati, i quali potranno vedere le partite solo acquistando un pacchetto con l’emittente tv. Nel Regno Unito, altresì, è la stessa normativa nazionale a prevedere la vendita dei diritti ad emittenti nazionali.

Il problema si è posto nel momento in cui taluni gestori di pub e ristoranti inglesi, per abbattere i costi, hanno iniziato a trasmettere le partite della Premier League mediante decoder e schede di trasmissione acquistate in Grecia, con l’unico svantaggio del commento in lingua greca, ma con evidenti vantaggi in termini di costi, in quanto, come noto, in Italia e in buona parte dell’Unione europea, le emittenti chiedono, a chi intende usufruire di trasmissioni pay-tv in locali pubblici, un’aggiunta rispetto all’abbonamento base, in considerazione delle maggiori entrate potenziali per i gestori derivanti dal poter inserire nei servizi resi al cliente la trasmissione dei match di calcio inglese.

La Corte con la sua sentenza ha affermato che un sistema di licenze per la ritrasmissione degli incontri di calcio, che riconosce agli enti di radiodiffusione un’esclusiva territoriale per Stato membro e che vieta ai telespettatori di seguire tali trasmissioni con una scheda di decodificazione di altri Stati membri, è contrario al diritto dell’Unione.
Essa, infatti, ha sostenuto che una normativa nazionale che vieti l’importazione, la vendita o l’utilizzazione di schede decodificate straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall’obiettivo di incoraggiare l’affluenza del pubblico negli stadi.
Una sentenza che può dirsi rivoluzionaria, in quanto, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia, si potrebbe configurare la vendita, da parte delle leghe nazionali, dei diritti televisivi su tutto il territorio dell’Unione, con conseguente possibilità di una trattativa, da parte delle leghe nazionali, autenticamente europea tra tutte le emittenti, nella quale l’utente potrà scegliere se vedere la partita nella propria lingua (a maggior costo) oppure in lingua straniera (ma a prezzi più accessibili).
Una valvola di sfogo di un sistema per troppi anni ingessato e chiuso nei recinti nazionali.


CARLO ALBERTO CIARALLI

sabato 1 ottobre 2011

Il riordino dell’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise: una normativa a due piazze?

La proposta di legge di riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, presentata in Consiglio regionale da Venturoni (PDL), è stata aspramente criticata da alcuni esponenti dell’opposizione. Claudio Ruffini e Giuseppe Di Luca (PD) hanno osservato come essa sia “diversa” da quella approvata di recente dalla Regione Molise (legge n. 27/2011) e, dunque, del tutto “inapplicabile”. Per esempio in ordine al numero dei componenti del collegio dei revisori: tre secondo la legge molisana; cinque secondo quella abruzzese. O, ancora, in relazione alla durata in carica del Direttore generale: cinque anni al massimo per il Molise; cinque anni, con possibilità di rinnovo fino al settantesimo anno di età, per l’Abruzzo. Ma a leggere attentamente i due testi, di divergenze ve ne sarebbero comunque altre. Come quella che concerne la nomina dello stesso Direttore: da parte del Ministro della salute, d’intesa con i Presidenti delle due Regioni, secondo la legge approvata dal Molise; da parte del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle due Regioni, secondo il progetto di Venturoni. O come quella relativa al Consiglio di amministrazione, il cui Presidente dovrebbe essere nominato d’intesa con il  Presidente della Regione Abruzzo, secondo quel che dispone la legge del Molise, e, invece, eletto dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto vorrebbe la Regione Abruzzo.

Ad onor del vero, le critiche mosse non colgono appieno nel segno. Se il problema viene sollevato nei termini posti dai consiglieri Ruffini e Di Luca deve concludersi che abbia torto la Regione Molise e ragione Venturoni. La legge molisana e quella proposta da Venturoni, infatti, hanno una struttura completamente differente: quella molisana si compone di 7 articoli; quella abruzzese ne conta 6 e, però, diversamente da quella del Molise, reca in allegato – come parte integrante della legge – l’accordo stretto tra le due Regioni sul funzionamento dell’Istituto. Le divergenze che vi sono non corrono tra la legge abruzzese (in sé) e quella approvata dal Molise, ma tra il contenuto dell’accordo, riportato in calce alla legge abruzzese, e la legge molisana. Quindi, a meno di non ritenere che Venturoni abbia unilateralmente modificato quanto concordato con il Molise, deve concludersi che sia la legge molisana e non quella abruzzese a violare l’accordo.

I dubbi che la proposta di Venturoni solleva concernono, invece, la struttura della legge che si vorrebbe licenziare, e cioè la decisione di integrare in essa l’accordo stretto con il Molise. A mio parere, ciò violerebbe la Costituzione per i seguenti motivi: 1) al suo art. 1 si legge: “L’accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali sulla base di accordi tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise, previa intesa con il Ministero della salute”. Così statuendo, la proposta di Venturoni finirebbe per attribuire alla legge regionale una natura del tutto particolare, e cioè atipica, perché la doterebbe di una efficacia diversa da quella che le altre leggi regionali normalmente hanno. Questa ipotesi, infatti, non può dirsi coperta da quanto prevede la Costituzione all’art. 117, ove si dice che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni. La legge regionale considerata dall’art. 117 Cost. non ha, infatti, natura particolare, costituendo essa solo la forma che l’intesa con un’altra Regione deve rivestire; 2) la proposta di Venturoni viola il limite territoriale che la Regione è tenuta a rispettare. Essa non può pretendere di stabilire quel che il Molise deve fare, come ad esempio adottare i provvedimenti ad essa spettanti, approvare con atto di Giunta l’istituzione di nuove strutture territoriali, ecc. Previsioni analoghe, si dirà, ricorrono anche in altre leggi regionali, come ad esempio in quella della Lombardia (legge n. 26 del 2000). Ma questo non toglie che leggi di questo tipo siano illegittime; e, in senso contrario, non varrebbe neppure invocare la recente sentenza della Corte costituzionale (n. 122/2011), con cui si è dichiarata solo in parte l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo sull’Istituto zooprofilattico (n. 13/2010), magari sostenendo che la Corte abbia taciuto su norme di analogo tenore: non era questo quel che il Governo lamentava nel suo ricorso.
A voler essere rigorosi, la disciplina legislativa dell’Istituto (fermo restando ovviamente l’accordo) non potrebbe che promanare da una sola delle due Regioni: quella dove lo stesso Istituto ha la sua sede legale. Del resto, mi pare sia questo ciò che la legge dello Stato (d.lgs. n. 270/1993) lascia implicitamente intendere, quando dice, ad esempio, che “il Consiglio di amministrazione è designato dalla Regione dove l’istituto ha la sede legale, di concerto con le altre regioni interessate”. Ma se proprio si vuol insistere con il proposito di arrivare ad avere una normativa “a due piazze”, si abbandoni almeno l’idea di integrare nel testo di legge l’accordo stretto con il Molise. Sarebbe sufficiente guardare a quanto si è fatto in Piemonte nel 2005: pochi articoli di legge, con cui si è approvato l’accordo e si sono definite le competenze del Consiglio regionale. Mentre tutto il resto continua a trovare sede nel patto siglato con la Liguria e la Valle d’Aosta.

ENZO DI SALVATORE

giovedì 29 settembre 2011

Crisi dell’euro, crisi della politica

Non più di 20 giorni fa, Angela Merkel ha dichiarato: “Se fallisce l’euro, fallisce l’Europa; la moneta unica è l’unica garanzia dell’unità europea”. Queste parole, pronunciate dalla Cancelliera tedesca dinanzi al Bundestag, offrono qualche spunto per riflettere sulle ragioni della crisi, che, da qualche tempo, colpisce tutti noi. Una crisi che, prima ancora di essere economica e finanziaria (almeno per i Paesi dell’Eurozona), è crisi della democrazia rappresentativa; disfacimento di un modello rimasto per cinquant’anni in bilico tra grandi speranze e cocenti delusioni. Come sta a provare - semmai ve ne fosse bisogno - la lettera inviata dalla BCE al Governo italiano il 5 agosto scorso e resa pubblica oggi dal Corriere della sera: un vero programma politico. Ma procediamo con ordine.
Nel 1946, nel celeberrimo discorso di Zurigo sulla “cortina di ferro che si stendeva sull’Europa da Trieste a Stettino”, Winston Churchill rilanciò l’idea della creazione degli Stati Uniti d’Europa. Poi, nei primi anni ’50, giunse il primo stop all’unificazione europea; quando, cioè, i sei membri delle Comunità europee di allora – in ragione dei timori nutriti dagli USA per la nascita di un terzo polo militare parallelo a quello della Nato – abbandonarono l’idea di dar vita alla CED (Comunità Europea di Difesa). Un progetto a dir poco ambizioso, che avrebbe sospinto l’Europa verso un processo di maggiore federalizzazione; un sistema indirizzato all’integrazione delle economie e alla nascita di una difesa comune; un blocco capace di giocare un ruolo di primo piano nella contesa mondiale tra Nato e Patto di Varsavia.
Non è un caso che negli USA tra le principali competenze della Federazione vi sia proprio quella della “difesa comune”; la quale, unitamente alla politica estera (oggi in Europa quasi inesistente o ancora carente), costituisce normalmente uno dei tratti peculiari del federalismo (classico).
L’idea di Pleven, federalista convinto, di dotare l’Europa di una difesa comune (costituita dagli eserciti degli Stati membri) non trovò sponde convincenti; ed anzi venne rigettata con forza dalla Francia e dalla Germania, con l’argomento che la CED avrebbe potuto inasprire i rapporti tra gli Stati durante la guerra fredda. Sarebbe stato meglio – si disse – procedere alla sola integrazione delle economie. Una scelta di cui oggi paghiamo l’alto prezzo.
L’incapacità della classe politica di allora di creare un soggetto autenticamente politico avrebbe portato nel ventennio successivo alla c.d. “crisi della sedia vuota”: da quel momento in poi, in ragione delle resistenze opposte dagli Stati membri – gelosi della propria sovranità – il processo di integrazione europea si sarebbe avvitato su se stesso.

In un libro del 1971, dal titolo “Europa Federazione incompiuta”, Walter Hallstein scriveva: “ma quali sono gli oggetti dell’unione politica? La politica di difesa e la politica estera comune sembrano accettate da tutti coloro che approvano l’idea fondamentale dell’unità politica ”.
Con queste poche parole Hallstein sottolineava come il principale ostacolo all’unificazione politica fosse il mantenimento in capo agli Stati membri della politica estera e della difesa. Parole davvero profetiche, visto che quarant’anni dopo la situazione è rimasta pressoché immutata.
Nell’affaire Libia, l’Europa, una volta ancora, si è frantumata in una miriade di posizioni; e così è stato ancor più recentemente, in merito al riconoscimento dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina in seno all’ONU.
In relazione all’intervento militare in Libia, si è visto come, senza voler indagare le dinamiche e gli interessi geo-economici ad esso sottesi, gli Stati membri abbiano percorso strade differenti. Se la Germania ha assunto posizioni iniziali di prudenza, la Francia è risultata essere la potenza maggiormente “interventista”, prima fra tutte a riconoscere il Consiglio nazionale provvisorio degli insorti. Al suo fianco la Gran Bretagna; mentre l’Italia, con buona pace degli accordi stretti con la Libia, ha, ad un tempo, sostenuto l’intervento militare fornendo le basi per le operazioni aeree e praticato una politica di ricercata equidistanza tra le parti, anche in ragione dei rapporti intrattenuti fino a quel momento con Gheddafi.
Sul caso OLP, le posizioni oscillano tra il no secco di GB e USA ed il possibilismo franco-tedesco, incline ad un riconoscimento di uno status non molto dissimile da quello goduto da Città del Vaticano: una presenza in seno all’ONU in qualità di Osservatore permanente.
Quello della politica estera e della difesa europea è il principale nodo da sciogliere; non certo l’unico. Perché l’arrivo del nuovo millennio ha portato con sé inediti problemi. In primo luogo l’allargamento dell’Unione europea a 27 Stati, giacché alle molte difficoltà esistenti in seno all’Europa dei 15 se ne sono aggiunte altre, determinate dalle differenze strutturali (economiche, politiche e giuridiche) proprie degli Stati ex satelliti dell’URSS. Sarebbe stato più prudente favorire un loro ingresso graduale nell’Unione europea. E forse – in luogo di una cooperazione rafforzata – sarebbe stato più saggio istituire una Federazione tra gli Stati membri di più lungo corso (sciogliendo in questo modo i nodi irrisolti dell’integrazione politica) e favorire, al contempo, un sistema di tipo confederativo per gli Stati candidati all’ingresso nell’Unione. Un’Europa a due velocità. Questa volta sì.

Ma i nodi irrisolti restano tali. E riguardano proprio la democrazia, cui si faceva cenno più sopra. Il Parlamento europeo, i cui membri sono eletti a suffragio universale e diretto, è dotato di scarsissimi poteri, solo in parte accresciuti dal recente Trattato di Lisbona. Non è un caso che detto Trattato abbia inteso rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali e, cioè, colmare – almeno in parte – il c.d. “deficit democratico”. Perché l’Unione europea resta – soprattutto agli occhi dei cittadini – un sistema di burocrati e tecnocrati, ove l’unico organo davvero rappresentativo non ha voce in capitolo in ordine alle politiche che l’Unione intende perseguire. Anche qui: un autentico soggetto politico (federale) dovrebbe porre al centro del suo sistema non tanto (o non solo) l’economia, ma (soprattutto) la politica. Il fallimento della Costituzione europea prova come questa strada sia assolutamente ardua da praticare. I referendum di Francia e Olanda hanno dimostrato quanto diffuso sia il sentimento antieuropeista; forse anche in ragione della distanza che corre tra la vita quotidiana del cittadino e le decisioni prese dalle Istituzioni dell’Unione. Un vuoto che il principio di sussidiarietà non può colmare se non in parte. Un senso di estraneità che apre a facili giustificazioni e che porta la classe politica nazionale sovente a dichiarare: “sono misure richieste dall’Europa”. Come se in Europa non ci fossimo anche noi. Come se vi fossero ancora aspetti della vita non colpiti dai provvedimenti dei tecnocrati dell’Unione. Anche per questo, forse, si auspica da più parti un ritorno al localismo.

Ad oggi, l’unica vera unificazione effettivamente realizzatasi è quella monetaria, grazie all’introduzione della moneta unica. L’euro, i suoi tassi, la politica monetaria, sono gestiti dalla Banca centrale europea, di proprietà delle banche nazionali, a loro volta di proprietà (spesso se non soprattutto) di privati. Ma una moneta che non sia accompagnata da una pianificazione industriale e commerciale comune è un mero strumento in balia delle fluttuazioni e degli scossoni dei mercati. Il progetto di moneta unica mirava a creare un polo economico forte da contrapporre al dollaro statunitense, capace di proliferare nel mondo con l’utilizzo – negli scambi commerciali anche tra Paesi extraeuropei – dell’euro in luogo del dollaro. Questo progetto, ambizioso quanto importante, è (ad oggi) naufragato sotto le ineliminabili contraddizioni sottese all’Unione europea. Non può, infatti, divenire egemone ed affermarsi una moneta gestita da tecnocrati, ove la guida politica risulti assente o debole, imbrigliata nella ricerca di estenuanti mediazioni tra gli Stati membri.
Capisaldi di un sistema statuale, o nel caso di specie federale, sarebbero la politica estera e la difesa comune, l’adozione di una Costituzione europea (vera e non di facciata), l’introduzione di un sistema che accordi al Parlamento europeo poteri decisionali sulle politiche dell’Unione (in materia infrastrutturale, economica, commerciale, sanitaria e previdenziale, ecc.). Un sistema cui al momento si cerca solo in parte di ovviare attraverso il ricorso alla procedura legislativa ordinaria (ex procedura di codecisione). Ma è solo un modo di temporeggiare, di prendere tempo. Perché presto l’Unione europea si troverà di fronte ad un bivio: accettare il fallimento di cui parla oggi Angela Merkel oppure adottare un sistema istituzionale, che sia autonomo politicamente ed anche autenticamente federale.


CARLO ALBERTO CIARALLI

venerdì 23 settembre 2011

A proposito del regolamento sulle videoregistrazioni approvato dal Comune di Casalbordino

Trovo particolarmente interessante il dibattito relativo alla possibilità di videoregistrare e diffondere le sedute del Consiglio comunale, così come d’ogni altra assemblea democratica.
Il Comune di Casalbordino, per mezzo dell’approvazione di uno specifico Regolamento, ha offerto uno spunto efficace per attualizzare il tema ed affrontarlo seriamente.
Sono completamente in sintonia con l’opinione del prof. Di Salvatore, il quale solleva delle criticità e dei problemi difficilmente superabili, in un’ottica di effettiva tutela delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Non condivido la decisione del T.A.R. del Veneto, peraltro irritualmente riportata tra le premesse dell'Atto consiliare, mentre ritengo più apprezzabili i pronunciamenti di altri Tribunali amministrativi, cui pure il prof. Di Salvatore ha fatto cenno.
Encomiabile lo sforzo di alcuni dei consiglieri più giovani di ottenere la più ampia diffusione dei lavori dell’Assemblea comunale, così com’è comprensibile la necessità avvertita dagli altri loro colleghi di tutelare la dignità dell’Organo.
Il punto è che entrambe le necessità potrebbero "coabitare" in un giusto regolamento, ove il rispetto dell’una non escluda necessariamente l’altra.
Il testo definitivamente approvato, invece, parrebbe sacrificare oltremodo la pubblicità dei lavori consiliari a scapito di un giusto diritto d’informazione e di un efficace controllo sulla "condotta politica" dei consiglieri.
L’elezione in seno ad un’assemblea importante, qual è il consiglio comunale, dovrebbe richiamare i consiglieri a prestare particolare attenzione alla circostanza che i cittadini hanno affidato loro il compito di gestire la "cosa pubblica" con la pretesa di controllare, passo per passo, l’operato degli amministratori: parametro indispensabile per poterli giudicare politicamente all'esito del mandato e, più in generale, per poter verificare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, così come invocato dalla nostra Carta costituzionale (art. 97).
Ciò significa che i lavori dell’Assemblea andrebbero pubblicizzati il più possibile.
È pur vero che questo compito potrebbe essere assolto da un sistema di videoregistrazione gestito direttamente dal Comune (art. 1, comma 2 Reg.); con ciò scongiurando che vengano videoripresi i consiglieri non impegnati negli interventi (a tutela delle loro libertà e anche per non spettacolarizzare inutilmente gli eventuali confronti - o addirittura i possibili scontri - tra i diversi componenti dell’Assemblea), ma la formulazione del citato comma 2 dell’art. 1 rischia di mostrarlo particolarmente premuroso per il "maquillage" del consiglio e molto poco per l’effettiva pubblicità dei lavori.
La disposizione afferma che le riprese saranno effettuate direttamente dal personale comunale o da altro appositamente incaricato ed il Comune potrà (NON dovrà) diffonderle sul web o su rete televisiva. Ciò postula che, del tutto arbitrariamente, gli amministratori decideranno cosa rendere più fruibile e cosa meno, a seconda della convenienza.
Se, invero, un cittadino volesse giudicare cosa è avvenuto nel corso di una specifica seduta consiliare non diffusa via web o in TV, dovrebbe mettere in moto la macchinosa procedura d’accesso agli atti amministrativi per ottenere, a sue spese, copia dei filmati.
Ovviamente, tutto ciò limita drasticamente la fruibilità delle videoriprese.
Maldestra, infine, anche la formulazione dell’ultimo periodo del comma 2 del già citato articolo 1, il quale vieta "al consigliere comunale" di pubblicizzare sul proprio sito internet il materiale documentale ricevuto nell’esercizio delle sue funzioni. Ovviamente, di questo non può che darsi un’interpretazione conforme alla legge. Per cui il consigliere non dovrebbe poter pubblicare soltanto gli atti che, per legge, sono segreti (quelli cioè evocati dall’ultimo periodo del comma 2 dell'art. 43 del TUEL, non anche quelli di cui al primo periodo del medesimo comma).
Stante l’ambiguità della disposizione, tuttavia, riterrei utile un chiarimento da parte del Consiglio.
Una interpretazione più restrittiva vanificherebbe non soltanto il diritto all’informazione, ma anche alla libertà del Consigliere di autodeterminarsi e svolgere il proprio dovere per mezzo degli strumenti che, nella propria autonomia, egli ritiene siano più opportuni ed efficaci.
Nessuno può limitare i diritti del consigliere, come garantiti dalla legge: neppure una deliberazione del Consiglio comunale.

ANDREA CERRONE

mercoledì 21 settembre 2011

Le riprese audiovisive in Consiglio comunale

1. Il 22 settembre prossimo, il Consiglio comunale di Casalbordino deciderà se adottare un “regolamento sulla disciplina delle audio/videoregistrazioni e trasmissione delle sedute pubbliche del Consiglio comunale”. La bozza di regolamento non è ovviamente disponibile. Ma nella seduta del 29 agosto scorso, il sindaco di Casalbordino ha avuto modo di affrontare l’argomento, distribuendo per l’occasione una “nota” e dandone pubblica lettura: la questione concerneva l’autorizzazione alla ripresa audio e video della seduta del Consiglio e la successiva pubblicazione su un blog da parte di un Consigliere comunale. A sostegno del diniego opposto alle riprese audio e video, il Sindaco si è richiamato ad una recente sentenza del TAR Veneto (16 marzo 2010, n. 826). Con questa pronuncia, il giudice amministrativo ha dato torto ad un Gruppo consiliare e ad un’Associazione del Comune di Stra (Venezia), che chiedevano di poter filmare le sedute del Consiglio comunale e di poterne divulgare successivamente le immagini.
Non è certo questa la sede per discutere nel dettaglio la pronuncia citata (o altre più recenti decisioni, che, in verità, giungono a conclusioni del tutto opposte a quelle del TAR Veneto: v. ordinanza del TAR Catania dell’8 luglio 2011); tuttavia, quella pronuncia, richiamata dal Sindaco di Casalbordino, mi dà l’occasione per svolgere alcune considerazioni sul tema.

2. Dal punto di vista costituzionale, la possibilità di effettuare riprese audiovisive (e di diffondere successivamente quanto filmato) si configura come un autentico diritto di libertà: quello di informare liberamente chiunque, come stabilito dall’art. 21 della Costituzione. Eventuali limiti al diritto di informazione non possono che promanare dalla Carta costituzionale. L’informazione, pertanto, è vietata nel caso in cui leda il buon costume o nell’ipotesi in cui violi le altre libertà fondamentali, tutelate anch’esse dalla Costituzione. Anche ammesso che la questione investa il diritto alla riservatezza – come sembra postulare il TAR – dovrebbe comunque ritenersi quanto segue: il diritto all’informazione è tutelato direttamente in Costituzione (art. 21 Cost.); il diritto alla privacy – almeno nei termini evocati dal TAR e dal Consiglio comunale di Casalbordino – è tutelato solo dalla legge. E poiché la Costituzione prevale gerarchicamente sulla legge, nel caso in cui dovesse profilarsi una ipotesi di conflitto tra i due diritti, la manifestazione del pensiero non potrebbe essere sacrificata sull’altare della privacy. Questo discorso non vale ovviamente per i casi in cui la riservatezza si accompagni all’esercizio di altre libertà costituzionali (quali ad es. la comunicazione e la corrispondenza o il domicilio).

3. È comunque sorprendente che nella sua sentenza il TAR Veneto non avverta mai la necessità di richiamarsi all’art. 21 della Costituzione. Se non un’unica volta; in una citazione, che, però, è presa di peso da un parere dell’Autorità Garante del 2002. Il giudice amministrativo, a dirla tutta, parrebbe mosso da tutt’altra preoccupazione: quella di verificare se la richiesta del Gruppo consiliare sia legittima dal punto di vista del diritto alla privacy, disciplinato (in vario modo) da più atti normativi. Parrebbe, lo si ripete. Giacché nella pronuncia la questione del trattamento dei dati personali delle persone fisiche tende a sovrapporsi continuamente ad altre questioni: ad esempio all’esigenza di garantire “l’intrinseco decoro dello stesso organo consiliare”, che non consentirebbe al consigliere di “tramutarsi sistematicamente in cineasta e riprendere i colleghi, a proprio piacimento, durante le sedute del Consiglio”, senza con ciò non scadere in una “riprovevole spettacolarizzazione della politica”. Come siamo messi.
Ma seguiamo pure la linea interpretativa del diritto alla privacy: si converrà che il problema lambisce solo in parte (e non principalmente) la questione della riservatezza, in quanto, per definizione, l’esercizio di una funzione pubblica mal si accorda con l’idea che la funzione stessa possa essere svolta in modo “riservato”. Qui il decoro dell’ente o la privacy del Consigliere c’entrano ben poco. E solo in casi eccezionali sarebbe, dunque, legittimo impedire che chiunque diffonda quanto pubblicamente si discute e decide in seno al Consiglio. Per esempio quando si affrontino questioni che involgono “dati sensibili” delle persone fisiche o giuridiche. Ciò non toglie, ovviamente, che il Sindaco possa vietare le riprese audiovisive, quando si tratti di garantire lo svolgimento pacifico dei lavori. Ma una volta che questo rischio non sussista – perché ad es. la ripresa è effettuata da postazione fissa, senza operatori, ecc. – ogni limitazione del diritto risulterebbe illegittima.

4. La soluzione che al problema danno il TAR Veneto e il Sindaco di Casalbordino non può essere condivisa. Essi infatti sembrano propensi a generalizzare il divieto attraverso le previsioni del regolamento comunale. Nella sentenza del giudice e nella nota del Sindaco si evocano in proposito diversi atti normativi; e, tra questi, il Testo Unico sugli Enti locali del 2000. Il quale, all’art. 10, stabilisce: “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia che ne vieta l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”.
Ebbene, se si ritenesse che il regolamento del Consiglio possa vietare in modo generalizzato la diffusione attraverso il web o la stampa di documenti, filmati, immagini, ecc., l’art. 10 sarebbe per certo illegittimo, pocihé solo la legge potrebbe recare una disciplina della libertà di informazione (e non il regolamento del Consiglio, che è un atto amministrativo). In questa prospettiva, allora, il TAR Veneto avrebbe dovuto procedere diversamente; ossia: sospendere il giudizio in corso e investire della questione la Corte costituzionale.

ENZO DI SALVATORE

giovedì 8 settembre 2011

La Regione Abruzzo e le IPAB: quando ridurre la spesa pubblica ha un costo

Nella seduta del primo settembre scorso, il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge n. 17/2011 della Regione Abruzzo. Con detta legge, approvata nel giugno di quest’anno, il Consiglio regionale si è proposto di riordinare il sistema delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), dando con ciò seguito a quanto richiesto dal Legislatore statale negli anni 2000 e 2001. In questo modo, si è stabilito che le oltre 100 IPAB abruzzesi dovessero estinguersi oppure trasformarsi in ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla persona) o anche in “soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro”. Un obiettivo forse non del tutto incomprensibile, in quanto apertamente indirizzato a razionalizzare il settore dei servizi sociali e a ridurne la spesa pubblica. Il fatto singolare, però, è che nel suo ricorso il Governo sostiene che la legge della Regione violi i principi di coordinamento della finanza pubblica (la cui disciplina è dalla Costituzione riservata in via esclusiva allo Stato). Cioè, a dire: la legge della Regione, che ha per obiettivo il contenimento della spesa pubblica, si porrebbe in contrasto con i principi di contenimento della spesa pubblica.
In un’intervista rilasciata qualche giorno fa ad una emittente televisiva locale, l’Assessore regionale alle Politiche sociali Gatti ha, tuttavia, definito l’impugnazione del governo come “cautelativa” e solo relativa a “questioni di carattere tecnico”. Questa lettura della vicenda mi lascia piuttosto perplesso. Anzitutto perché l’impugnazione non ha in sé nulla di “cautelativo”, ma si configura come un autentico ricorso ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. In secondo luogo, perché l’impugnazione non è sostenuta da censure di carattere “tecnico”, se con questa espressione si vuol intendere che la legge sia illegittima per vizi di forma o per trascurabili dettagli, che appassionano solo gli addetti ai lavori. La legge della Regione dispone, infatti: che le IPAB, in attesa di riordino, non possano procedere a nuove assunzioni … a meno che ciò non sia necessario; che le ASP, una volta costituite, siano tenute ad utilizzare il personale già in servizio presso le IPAB, senza possibilità di assumere altro personale … a meno che ciò non sia necessario; che qualora si debba procedere a nuove assunzioni, le ASP possano farlo “mediante specifiche selezioni” (con ciò violando non solo i principi di coordinamento della finanza pubblica, ma – secondo il Governo – anche il principio che impone che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso pubblico, ex art. 97 della Costituzione); che al Presidente (nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali) e a ciascun componente del Consiglio di amministrazione dell’azienda sia corrisposta un’indennità annua lorda: per quanto concerne il Presidente, per un importo non superiore “al venti per cento dell’indennità base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell’Abruzzo”; per quanto riguarda i consiglieri, per un importo “pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente”.
Non proprio un dettaglio, come si vede. Soprattutto in considerazione del fatto che la legge dello Stato vuole che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione”, sia “onorifica” e che possa dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute. O, tutt’al più, alla corresponsione di un gettone di presenza, che non superi i 30 euro a seduta giornaliera.

ENZO DI SALVATORE

lunedì 29 agosto 2011

Corte costituzionale, sentenza 5 giugno 2011, n. 191 (modifiche al calendario venatorio della Regione Liguria)

La pronuncia della Corte Costituzionale che qui si segnala origina da un ricorso sollevato dallo Stato italiano nei confronti della Regione Liguria. Con esso, il Governo nazionale aveva chiesto alla Corte di valutare l’aderenza al dettato costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, relativa all’approvazione del calendario venatorio triennale. Nello specifico, i dubbi prospettati concernevano la legittimità dell’introduzione di talune deroghe alla legge dello Stato n. 157 del 1992: per il Governo, infatti, ciò avrebbe violato l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

In linea con quanto già statuito in precedenza, il giudice costituzionale ha ritenuto fondata la questione posta dal Governo e ha dichiarato, per conseguenza, l’illegittimità della legge regionale.

Con la sentenza n. 313 del 2006, la Corte ha, infatti, ammesso il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato avverso la delibera della Giunta della Regione Calabria (17 febbraio 2004, n. 88), che, prevedendo la possibilità di cacciare determinate specie animali nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 21 marzo del 2004 (in tal modo prolungando il periodo della attività venatoria), prolungava il periodo della attività venatoria, oltre quanto consentito dalla legge n. 157 del 1992. In quella occasione, la Corte ha annullato la delibera della Giunta regionale.

Nel 2009, ancora, con la sentenza n. 272, la Corte ha dichiarato illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 8 della legge n. 34 del 2007 della Regione Liguria aventi ad oggetto, rispettivamente, le norme volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, etnoantropologico e paesaggistico e la possibilità, tramite un tecnico abilitato, di apposita autocertificazione attestante il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del Parco. Anche in questo caso, il ricorrente ha ritenuto che la legge violasse con gli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione.

Nel 2010, infine, con la sentenza n. 191, la Corte ha censurato il “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, approvato dalla Regione Piemonte l’anno prima. In essa si è precisato che, con la riforma del Titolo V, la competenza in ordine alla “tutela” dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, è rimessa in via esclusiva in capo allo Stato; mentre alla Regione sarebbe consentito attivarsi solo per disciplinare i profili più strettamente amministrativi della materia (a patto che ciò risulti indispensabile ai fini della tutela ambientale). In questa prospettiva, la normativa dettata dalla legge n. 394 del 1991 sulle aree protette, che, in materia di ambiente, conferisce funzioni amministrative in capo alle Regioni, non potrebbe essere né derogata né modificata dalla legge regionale.

Quanto statuito con la sentenza che segue costituisce una conferma di questo indirizzo ormai univoco e costante.

CARLO ALBERTO CIARALLI




SENTENZA N. 191

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 novembre-1° dicembre 2010, depositato in cancelleria il 30 novembre 2010 ed iscritto al n. 118 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto


1. – Giusta conforme deliberazione governativa del 18 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, con ricorso notificato in data 26 novembre 2010, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», affermandone il contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

1.1. – Riferisce il ricorrente che, mentre il secondo dei due soli articoli di cui consta la legge impugnata si limita a contenere la formula che prevede la entrata in vigore della legge stessa il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con il primo è disposta la sostituzione del primo capoverso della lettera G) del comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12, recante «Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», con la seguente disposizione: «G) Orario di caccia: Il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario è consentito da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell’art. 34 della L.R. n. 29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3), del presente calendario».

Precisa, a questo punto, il ricorrente che il richiamato comma 7-bis dell’art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), a sua volta, nello stabilire anch’esso che la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, precisa, tuttavia, in deroga alla precedente disposizione che: «la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz’ora dopo il tramonto».

1.2. – Così descritto il quadro normativo di immediato riferimento, il ricorrente rileva che la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, modificando nei termini anzidetti l’art. 1, comma 1, lettera G), della legge regionale n. 18 del 2008, ha esteso l’orario entro il quale è consentito l’esercizio della attività venatoria oltre i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituenti livello minimo di tutela della fauna selvatica.

Infatti, nel fare salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell’art. 34 della legge regionale n. 29 del 1994, la disposizione censurata rende lecita la caccia di selezione degli ungulati sino ad un’ora dopo il tramonto e quella da appostamento fisso o temporaneo della selvaggina migratoria sino a mezz’ora dopo il tramonto, là dove, invece, l’art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 prevede che sia consentita dopo il tramonto, per un’altra ora, esclusivamente la caccia di selezione degli ungulati.

Osserva il ricorrente che, pertanto, le legislazione ligure appresta alla selvaggina migratoria un livello di tutela inferiore a quello fissato dallo Stato, consentendo, in deroga al principio generale, anche per essa il prelievo venatorio sino a mezz’ora oltre il tramonto del Sole.

La disposizione impugnata ponendosi in contrasto con la disciplina statale che fissa i limiti temporali del prelievo venatorio, disciplina che più volte la Corte costituzionale ha ascritto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, violerebbe, ad avviso del ricorrente, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. – La Regione Liguria, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.


Considerato in diritto


1. – Il Presidente del Consiglio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 (rectius unico), della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», ritenendo che il medesimo sia in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

Ciò in quanto siffatta disposizione, nel fissare l’orario giornaliero in cui è consentito l’esercizio venatorio, fa salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell’art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, a sua volta, prevede che la «caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz’ora dopo il tramonto».

In tal modo, ritiene il ricorrente, si determina una deroga a quanto stabilito in via generale dall’art. 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, fissato l’orario in cui è consentita la caccia da un’ora prima del sorgere del Sole fino al tramonto, prevede che la sola caccia di selezione degli ungulati sia permessa sino ad un’ora dopo il tramonto del Sole.

Ad avviso del ricorrente, la ulteriore deroga prevista dal legislatore ligure costituirebbe violazione del livello minimo di tutela ambientale fissato dal legislatore statale, in tal modo violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Al riguardo, va detto che con giurisprudenza costante questa Corte ha affermato che la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l’esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell’ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006, nonché, successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010).

Posto che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo in cui è permesso il prelievo venatorio ha ad oggetto, oltre che l’individuazione dei periodi dell’anno in cui esso è consentito, anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili, risulta evidente che la disposizione censurata, consentendo la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz’ora dopo il tramonto del sole, così oltrepassando il limite ordinariamente fissato per questa dall’art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, costituisce violazione del livello apprestato dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni».

Così deciso il Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

sabato 20 agosto 2011

Sovranità del Popolo e referendum elettorale

Giungono a me, come a tanti, sollecitazioni a un impegno per la raccolta di firme per un referendum abrogativo della legge elettorale, che avrebbe come effetto la sostanziale reintroduzione del sistema precedente.
Ritengo l’attuale legge elettorale pessima e anche incostituzionale (a Costituzione vigente), degna di un regime totalitario, non di una democrazia, per due ragioni di fondo: il premio di maggioranza a qualunque partito (o coalizione di partiti) sopravanzi anche di un voto gli altri, che può trovarsi così ad avere la maggioranza nella Camera dei Deputati, pur essendo lontanissimo dall’averla nel Paese e la trasformazione del massimo organo di rappresentanza del Popolo in un consiglio nominato dai “principi” di turno e da loro – non dal popolo – dipendente. Non dimentico, però, che la legge fu approvata con un’opposizione di pura facciata – non con l’Aventino che avrebbe meritato – e neppure l’uso entusiasta che ne è stato fatto come strumento per arrivare all’agognato bipartitismo – panacea, non si sa perché, di tutti i mali – da parte di Berlusconi e Veltroni, col ricatto del “voto utile” alle ultime elezioni politiche.
Anche alla luce di questo, la storia di questo referendum non mi piace affatto. Nasce, infatti, dalle ceneri di un altro – quello proposto da Passigli – che, chissà perché (?), non ha trovato alcun appoggio nei partiti.
Ma su questo tornerò più avanti.
Andiamo con ordine.
Il Comitato “Io firmo”, che – per primo – aveva proposto un referendum per l’abrogazione dell’attuale legge elettorale, ha desistito – il 27 luglio 2011 – dalla raccolta delle firme. La decisione è stata motivata da un presupposto rivelatosi errato: “considerata la disponibilità dei proponenti il secondo referendum (quello che ci si chiede oggi di sostenere) a non procedere oltre con la loro iniziativa”.
L’altro referendum va, invece, avanti, con la benedizione degli apparati dei partiti e dei “poteri forti”.
Perché?
Il Comitato “Io firmo” aveva proposto un referendum abrogativo dell’attuale legge elettorale, imperfetto – necessariamente – come tutti i referendum. Aveva, però, al suo centro un punto essenziale: quello di voler dare, nuovamente, ai cittadini la possibilità di scegliere i partiti – cioè le idee, i progetti politici – e, in questo quadro, le persone che li rappresentassero. È ovvio che, anche in un sistema proporzionale, alla fine le liste le decidono gli organi – o i potenti – dei partiti; nel deciderle, però, non possono non tener conto del fatto che il loro peso (quello dei partiti) – nel parlamento, nelle regioni, nei comuni etc. – dipenderà dai voti che la loro lista prenderà, dalla loro capacità di attrarlo, quel voto: il numero dei loro eletti nelle assemblee rappresentative dipenderà da questo, non dalla capacità di contrattazione tra ristretti gruppi. Dipenderà dagli elettori. E, soprattutto, saranno costretti – i partiti – a esistere, a vivere, a costruire il consenso e la partecipazione anche tra un’elezione e l’altra. Nel sistema uninominale – sia in quello a turno unico, che in quello a doppio turno – invece, a scegliere chi dovrà rappresentarli non sono gli elettori, ma gruppi ristretti, che decidono “chi” dovrà essere candidato “dove” (dove presumibilmente si vince, dove presumibilmente si perde).
Il modello dell’uninominale è nato molti secoli fa e ha creato – dov’è nato – nei secoli, sostanzialmente due partiti. In Italia, invece, è stato imposto, a freddo, col Mattarellum.
Tant’è che i due partiti non sono nati; è diminuita, però, la partecipazione popolare alle elezioni, si è deteriorata – perché ha perso il suo senso proprio – quella militante tra un’elezione e l’altra. Né ha garantito governi stabili: Berlusconi e Prodi sono caduti proprio in vigenza del “Mattarellum”.
In Italia, dopo quasi vent’anni, non esistono “due partiti” (in realtà, al di là della facile generalizzazione propagandistica, non esistono in nessuno dei Paesi occidentali). Esistono più partiti: più opzioni di governo della società, riferibili a quadri, complessivi, di valori e, anche, a rappresentanze – prevalenti – di alcuni gruppi (è difficile parlare di classi) sociali.
Perché “Partito” è una parola che ha due significati: quello di “apparato”, casta e quello (art. 49 Cost.) di “libera associazione di cittadini”, costituita “per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Il “Partito” nel primo significato è il soggetto che agisce nel “Porcellum” e, anche, nel “Mattarellum”. Quello nel secondo è l’attore del sistema proporzionale. E sarebbe ora di dire, anche, che i costi della politica della cosiddetta prima Repubblica erano di molto inferiori a quelli di II-III. Per una ragione semplice: perché nella prima la politica era non solo “professione”, ma anche militanza, impegno civile. Certo, i partiti costavano; certo, c’era del marcio in Danimarca. Ma il “marcio” era “marcio”; la politica pretendeva di essere altro (e i cittadini pretendevano dalla politica di essere altro). D’altronde, né corruzione, né debito pubblico sono diminuiti.
Oggi quanto ci si ripropone è il Mattarellum.
Con l’uninominale, però (e anche questa è storia) si determinano due effetti, entrambi negativi. Il primo è la personalizzazione della politica: il rapporto tra elettore ed eletto da politico diviene unicamente personale. L’elettore non può scegliere un eletto che meglio di altri, nei limiti del possibile, rappresenti le sue idee: è chiamato a scegliere il suo “rappresentante”, quello che – nella medioevale Camera dei Comuni inglese – doveva andare a contrattare col Re l’ammontare dell’imposizione fiscale locale in cambio di una qualche contropartita. Può trovarsi a dover scegliere tra una onesta persona che politicamente non lo rappresenta e una con la quale non prenderebbe neppure un caffé, ma che fa capo allo schieramento in cui il partito che dovrebbe rappresentarlo è collocato. “Deve” scegliere tra Cristo e Barabba.
Ma è lui a scegliere, o altri?
Con l’uninominale, sia nel caso di doppio turno (dove gli accordi si fanno al II turno), sia in quello di turno unico, come nel “Mattarellum”, si divide l’Italia in piccoli collegi; in ciascuno di questi vince il candidato che prende più voti.
Il “Mattarellum” premia le coalizioni, quindi si devono fare accordi prima. Ma su che? Sui programmi? Anche, si spera. Ma anche, se non soprattutto, sulla spartizione dei candidati, nei vari collegi all’uninominale, in modo che, poi, in ciascun collegio, tutti gli elettori della coalizione votino anche per candidati di altri partiti. E chi la fa, la spartizione? Gli stati maggiori dei partiti. Più partitocrazia di così!
Né si dica che il proporzionale – quello corretto, almeno – attribuisce uno spoporzionato potere di veto ai piccoli partiti. Vale lo stesso – e di più – nel sistema uninominale, quando non esistono, perché non esistono, due partiti, ma solo due “coalizioni”, per le quali l’1-2% fa la differenza tra vincere e perdere.
La verità è che il sistema dei partiti-casta autoreferente si regge proprio sul maggioritario e/o sul Porcellum. Non a caso proprio un Parlamento eletto col Mattarellum ha approvato il Porcellum, rigettando con motivazioni risibili – non si votano gli emendamenti della maggioranza (motivazione DS) – l’emendamento che avrebbe lasciato le preferenze.
Né maggioritario né Porcellum assicurano né la stabilità, né l’incisività dei governi – e credo che di questo non sia necessaria dimostrazione alcuna. Perché, allora, non appoggiare la proposta di referendum che avrebbe reintrodotto proporzionale e preferenze, ben sapendo che “questi” referendum sono, più che altro, finalizzati a costringere il Parlamento a cambiare la legge, a porre i termini della discussione sulla legge?
La decisione del Comitato promotore “Io firmo” non l’ho condivisa: ha fatto sì che si riducesse la discussione alla scelta tra Porcellum e Mattarellum e questo chiude a una riflessione seria sulla democrazia e sull’Italia in cui ci riconosciamo e che vogliamo.
È stata una resa senza condizioni – e senza valide motivazioni – alla logica partitocratica, che – non a caso e violando il patto di non belligeranza – è immediatamente scesa in campo.
Non ci sto.

GIOVANNA MANCINI